I contratti dei dirigenti del commercio, trasporti, alberghi e magazzini generali siglati da Manageritalia, Confcommercio, Confetra, AICA, Federalberghi e Assologistica prevedono per l’assunzione e/o nomina di un dirigente le seguenti modalità:
Dopo aver assunto o nominato un dirigente con formula ordinaria, una volta formalizzato il rapporto con la lettera di nomina o assunzione, l’azienda deve comunicarlo entro 30 giorni in modalità telematica al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti).
L’azienda dovrà quindi versare al Fondo Mario Negri, al Fasdac, all’Associazione Antonio Pastore ed al Cfmt contributi trimestrali – sia per la parte a carico dell’azienda, sia per la parte a carico del dirigente – nella misura fissata dai vigenti contratti collettivi e per l’intera durata del rapporto.
Il versamento di tali contributi deve essere eseguito tramite gli appositi moduli prestampati dai suddetti enti, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferisce. Il mancato rispetto del suddetto termine implica il pagamento dei relativi interessi di mora.
La normativa contenuta nel ccnl per i dirigenti delle aziende del commercio si applica anche ai dirigenti delle aziende del commercio estero della Liguria, grazie ad appositi accordi stipulati tra Manageritalia e l’Alce (Associazione Ligure Commercio Estero).
I rinnovi dei contratti dei dirigenti del terziario, trasporti, alberghi, magazzini generali siglati nel corso del 2004 da Manageritalia, Confcommercio, Confetra, AICA, Federalberghi, Federagenti e Assologistica hanno introdotto la figura del Dirigente di Prima Nomina (DPN) con il principale obiettivo di offrire alle aziende, specialmente a quelle del Sud, uno strumento in più per avvalersi di figure manageriali utili allo sviluppo della propria attività.
Con gli ultimi accordi di rinnovo, siglati nel corso del 2016 e ad inizio 2017, tali agevolazioni sono state modificate ed ampliate e non sono più riferite ai dirigenti che sono nominati per la prima volta in quanto tali. Le nuove agevolazioni, sono infatti riconosciute in base all’età anagrafica del dirigente al momento della nomina, alla tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato) oppure, in base alla retribuzione annua lorda percepita. L’agevolazione in base all’età può essere applicata anche per successivi rapporti di lavoro, fintanto che ne ricorrano i requisiti, quella in base al reddito solo una volta nella vita lavorativa del dirigente.
N.B.: L’applicazione delle agevolazioni contributive non deve essere intesa come un automatismo, ma deve essere concordata con il dirigente prima dell’assunzione ed espressamente indicata nel contratto individuale di lavoro.
Accordi individuali possono stabilire l’interruzione, in qualsiasi momento, del periodo di riduzione contributiva, anche prima della scadenza del periodo di durata dell’agevolazione.
L’agevolazione consiste nel versamento di una contribuzione ridotta alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e alla previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore), mentre per l’assistenza sanitaria integrativa (Fasdac) e per la formazione (CFMT) sono previsti contribuzione e prestazioni piene.
L’applicazione della contribuzione ridotta ha una durata massima prestabilita dal ccnl sulla base dell’età anagrafica del dirigente e fino al compimento dei 48 anni di età. E’ inoltre prevista per i dirigenti privi di occupazione che abbiano compiuto 55 anni di età, ma per una durata limitata ad un anno.
I dirigenti disoccupati con età anagrafica tra i 48 e i 55 anni, possono essere assunti con tale agevolazione a seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo, in sede di commissione paritetica di conciliazione, che può prevedere anche una riduzione del minimo contrattuale mensile (solo per coloro a cui si applicano i ccnl Terziario e Federalberghi).
Le stesse agevolazioni possono essere applicate ai manager assunti con contratto a tempo determinato, indipendentemente dall’età anagrafica del dirigente, per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto a termine, e per un massimo di due anni. L’agevolazione non si applica ai contratti di durata inferiore ad un anno.
Le agevolazioni non sono generalmente applicabili nei casi di cessazione e successiva riassunzione del dirigente nell’ambito della stessa impresa o da parte di impresa ad essa collegata.
Riepilogo per assunzioni dirigenti con formula agevolata per età anagrafica (tutti i contratti, escluso AICA)
Età anagrafica del dirigente | Durata agevolazione |
fino a 40 anni di età | per un periodo massimo di 4 anni |
da 41 a 45 anni | per un periodo massimo di 3 anni |
da 46 e fino al compimento dei 48 anni | per un periodo massimo di 2 anni |
disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti | per un periodo massimo di 1 anno |
Tipologia agevolazione
Fondo M. Negri | Dal 1° ottobre 2021, contributo totale pari a 4.406 euro annui, a fronte di 9.576 per il dirigente ordinario |
Ass. A. Pastore | Tutte le coperture assicurative rischi (circa 1.200 euro annui), no Garanzia Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale |
FASDAC e CFMT | Contribuzione e prestazioni piene |
Risparmio costo aziendale rispetto contribuzione ordinaria | -8,73% |
Maggior netto per il dirigente | 4,72% |
Riepilogo per assunzioni dirigenti con formula agevolata per età (contratto dirigenti AICA)
Età anagrafica del dirigente | Durata agevolazione |
fino a 40 anni di età | per un periodo massimo di 4 anni |
da 41 a 45 anni | per un periodo massimo di 3 anni |
da 46 e fino al compimento dei 49 anni | per un periodo massimo di 2 anni |
disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti | per un periodo massimo di 1 anno |
Solo per contratto AICA
In caso di nomina di dirigenti residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro nel sud Italia (ovvero nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia), il periodo di permanenza nell’agevolazione può essere incrementato di un ulteriore anno.
Dopo aver assunto o nominato un dirigente con formula agevolata per età, una volta formalizzato il rapporto con la lettera di nomina o assunzione, l’azienda deve comunicarlo entro 30 giorni in modalità telematica al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti).
L’azienda dovrà quindi versare al Fondo Mario Negri, al Fasdac, all’Associazione Antonio Pastore ed al Cfmt contributi trimestrali – sia per la parte a carico dell’azienda, sia per la parte a carico del dirigente – nella misura fissata dai vigenti contratti collettivi e per l’intera durata del rapporto.
Il versamento di tali contributi deve essere eseguito tramite gli appositi moduli prestampati dai suddetti enti, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferisce. Il mancato rispetto del suddetto termine implica il pagamento dei relativi interessi di mora.
A titolo sperimentale e limitatamente al periodo di vigenza del ccnl, per favorire la nomina e/o assunzione di quelle figure dirigenziali che, sostanzialmente per motivi di costo, operano al di fuori dell’ambito del lavoro dipendente con qualifica di dirigente, è stata introdotta una nuova formula agevolata di iscrizione ai fondi ed enti contrattuali.
Ai dirigenti verrà applicato il ccnl nella sua interezza, con alcune deroghe con riferimento alla normativa sulla previdenza complementare e sulla previdenza integrativa individuale:
a) l’iscrizione al Fondo di previdenza complementare Mario Negri avviene tramite una quota minima di contribuzione ordinaria a carico del datore di lavoro e l’eventuale conferimento volontario del TFR da parte del dirigente.
b) l’iscrizione all’Associazione Antonio Pastore avviene con sospensione, per l’intera durata dell’agevolazione, degli obblighi contributivi e conseguente assenza delle relative coperture assicurative, ad eccezione della Tutela Legale.
L’agevolazione, che può avere una durata massima di tre anni dalla data di assunzione o nomina, può essere fruita solo una volta nella carriera lavorativa del dirigente ed è limitata ai soli casi di nomina e/o assunzione di dirigenti la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui.
Non sono previsti requisiti di età per potervi accedere.
Nel caso in cui la retribuzione del dirigente, nel corso del triennio, dovesse superare il limite previsto dal ccnl, per un periodo massimo di un anno, potrà applicarsi l’agevolazione contributiva per età, se sussistono i relativi requisiti anagrafici.
Se si usufruisce dell’agevolazione per l’intero periodo massimo di tre anni, sarà poi possibile applicare la contribuzione agevolata per età, sempre sussistendo i requisiti anagrafici, oppure proseguire il rapporto di lavoro con la contribuzione ordinaria.
Riepilogo per assunzioni dirigenti con formula agevolata per retribuzione
Fondo M. Negri | 300 euro annui |
Ass. A. Pastore | nessuna contribuzione, solo Tutela Legale |
FASDAC e CFMT | Contribuzione e prestazioni piene |
Risparmio costo aziendale rispetto contribuzione ordinaria | -13,66% |
Maggior netto per il dirigente | 6,99% |
Dopo aver assunto o nominato un dirigente con formula agevolata per retribuzione, una volta formalizzato il rapporto con la lettera di nomina o assunzione, l’azienda deve comunicarlo entro 30 giorni in modalità telematica al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti).
L’azienda dovrà quindi versare al Fondo Mario Negri, al Fasdac, all’Associazione Antonio Pastore ed al Cfmt contributi trimestrali – sia per la parte a carico dell’azienda, sia per la parte a carico del dirigente – nella misura fissata dai vigenti contratti collettivi e per l’intera durata del rapporto.
Il versamento di tali contributi deve essere eseguito tramite gli appositi moduli prestampati dai suddetti enti, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferisce. Il mancato rispetto del suddetto termine implica il pagamento dei relativi interessi di mora.
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