Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi: quali novità per i Quadri nel 2025?

Una panoramica degli aggiornamenti economici previsti per il 2025 nell'ultimo rinnovo contrattuale per i Quadri.
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L’ultimo rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, siglato il 22 marzo 2024, ha introdotto una serie di modifiche di carattere economico valide per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.

Di seguito, le novità previste nel 2025 per i lavoratori con qualifica di Quadro:

  1. Aumento retributivo
    • dal 1° marzo 2025 viene corrisposto un aumento mensile di 52,08 euro lordi, con il minimo retributivo mensile che sale a 2.122,33 euro lordi;
    • dal 1° novembre 2025 scatterà un ulteriore aumento mensile di 60,76 euro lordi, con il minimo base mensile che salirà quindi a 2.183,09 euro lordi.
  2. Assistenza sanitaria integrativa
    • dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio alla Cassa QUAS, a carico del datore di lavoro, aumenta di 20,00 euro annui.

Il contributo annuo individuale sale quindi a 426,00 euro, da versare come segue:

  • Contributo a carico azienda € 370,00;
  • Contributo a carico Quadro € 56,00 (importo invariato);
  1. “Una tantum”
    • a luglio 2025 verrà erogata la seconda tranche dell’importo forfettario “una tantum”, pari di 303,81 euro lordi, previsto per coprire il periodo di carenza contrattuale.

Questo importo è destinato esclusivamente ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo (22 marzo 2024) ed è calcolato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023. Si ricorda che l’“una tantum”:

  • è da corrispondere in due tranches, di pari importo, di cui la prima è stata già erogata a luglio 2024;
  • deve essere ridotta proporzionalmente in caso di assenze o aspettative non retribuite, lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro o nel caso di assunzione o cessazione nel corso del periodo di riferimento;
  • non contribuisce al calcolo di alcun istituto contrattuale, incluso il TFR.
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