Congedo Parentale: le novità della Legge di Bilancio 2025

Come si inserisce questa modifica nel contesto più ampio delle politiche di congedo parentale
genitorialità

La Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, commi 217 e 218) ha introdotto un’importante novità in via strutturale, disponendo l’innalzamento dell’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per la durata di tre mesi complessivi, fruibili in alternativa tra i genitori, entro i primi sei anni di vita del bambino. L’intervento riguarda i lavoratori dipendenti che terminano il periodo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025.

Ma come si inserisce questa modifica nel contesto più ampio delle politiche di congedo parentale degli ultimi anni?

La Legge di Bilancio 2024 aveva già aumentato l’indennità del congedo parentale, portandola all’80% per i primi due mesi di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori il cui periodo di maternità o paternità si fosse concluso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Una mensilità indennizzata all’80% e una mensilità indennizzata al 60% potevano invece essere richieste da coloro che avrebbero terminato il congedo di maternità/paternità dal 1° gennaio 2025.

Di seguito un riassunto delle diverse casistiche possibili:

  • astensione obbligatoria terminata nel 2022: valgono le vecchie regole, i genitori possono fruire di un congedo parentale complessivo di nove mesi, retribuito al 30%, da suddividere fra i due, fino ai dodici anni di vita del figlio;
  • astensione obbligatoria terminata nel 2023: la situazione migliora in virtù della Legge di Bilancio 2023, i genitori possono usufruire di un mese retribuito all’80%, entro i primi sei anni di vita del bambino, in alternativa fra loro. Gli altri otto mesi sono retribuiti al 30%, fino ai dodici anni del figlio;
  • astensione obbligatoria terminata nel 2024: come illustrato sopra, i genitori possono beneficiare di due mesi di congedo parentale retribuito all’80%, entro i sei anni del bambino, in alternativa fra loro. Gli altri sette mesi saranno indennizzati al 30% fino ai dodici anni del figlio;
  • astensione obbligatoria terminata nel 2025 e oltre: i genitori avranno diritto a tre mesi di congedo parentale retribuito all’80%, da fruire nei primi sei anni di vita del figlio, in alternativa fra loro. Le restanti mensilità saranno indennizzate al 30% fino ai dodici anni del bambino.

Si ricorda che i nove mesi indennizzabili sono così ripartiti fra i genitori lavoratori dipendenti: tre mesi spettanti a ciascuno e non trasferibili all’altro, più ulteriori tre mesi fruibili liberamente da entrambi.

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