Contratti misti e regime forfettario

L’applicazione del regime forfettario ai contratti misti, introdotta dall’art. 17 del Collegato Lavoro: requisiti e aspetti da attenzionare
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L’applicazione del regime forfettario ai contratti misti è una significativa novità prevista dall’art. 17 del Collegato Lavoro (Legge n. 203 del 13 dicembre 2024).

In particolare, l’accesso al regime forfettario è disposto anche per i professionisti iscritti in albi o registri, in presenza dei seguenti requisiti:

  • il datore di lavoro presso cui sono assunti deve avere alle proprie dipendenze più di 250 risorse;
  • il contratto di lavoro subordinato – stipulato contestualmente a quello autonomo – deve essere a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50 % del tempo pieno previsto dal CCNL applicato.

In merito al calcolo del numero dei dipendenti del datore di lavoro, esso è effettuato al primo gennaio dell’anno in cui avviene la stipula contestuale del contratto autonomo (o d’opera professionale) e subordinato. La normativa prevede, inoltre, che gli autonomi debbano eleggere un domicilio professionale differente rispetto a quello del datore con cui hanno sottoscritto il contratto subordinato part-time.

Per quanto riguarda le attività libero-professionali, si intendono anche quelle esercitate nelle forme di:

  • rapporti di agenzia;
  • rappresentanza commerciale;
  • altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non subordinata (vedasi art. 409, n. 3, Codice di procedura civile).

Anche per i lavoratori autonomi non iscritti in albi o registri professionali è prevista – in presenza dei requisiti normativi sopra individuati – l’applicazione del regime forfettario, secondo casistiche e condizioni stabilite da specifiche intese attuate con i contratti collettivi di prossimità (art. 8, Decreto-Legge n.138/2011).

È necessario segnalare che, ai fini della possibilità di avvalersi del regime forfettario, il contratto di lavoro autonomo – stipulato contestualmente a quello subordinato – deve essere certificato dagli organi di certificazione previsti dalla normativa (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003).

Non devono, inoltre, verificarsi concomitanze (sovrapposizioni) tra la prestazione di lavoro autonomo e la prestazione di lavoro subordinato riguardo a: oggetto, modalità, orario, giornate lavorative.

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