Per conseguire il diritto alla pensione occorre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (Decreto legislativo n. 503/1992 e Legge 335/1995); tale obbligo non è previsto per i lavoratori autonomi e i parasubordinati.
La possibilità di riprendere a lavorare dopo il pensionamento non è preclusa e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è prevista la totale cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 19 dal Decreto-legge n.112/2008.
Successivamente al percepimento della pensione, si potrà essere riassunti dalla stessa azienda (anche come collaboratore parasubordinato) o intraprendere una nuova attività lavorativa, con possibilità di ottenere un incremento del trattamento pensionistico attraverso il supplemento di pensione.
Relativamente alla cumulabilità con i redditi da lavoro, l’Inps (Messaggio n. 59 del 12/03/1997; Circolare n. 20 del 26/01/2001; Circolare n. 108 del 9/12/2008; Messaggio n. 4430 del 27/11/2019; Circolare n. 11 del 29/01/2019; Circolare n. 117 del 9/08/2019) ha chiarito che:
- sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e subordinato le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità (denominate pensioni anticipate dal 2012), i trattamenti di prepensionamento e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
- diversamente, le pensioni quota 100 e successive modifiche (cd. “pensione anticipata flessibile”) non sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 14, c. 3 DL 4/2019).