Diritto alle ferie: durata, modalità di fruizione e divieto di monetizzazione

La fruizione delle ferie costituisce un diritto irrinunciabile e spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli in prova
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Il diritto alle ferie – quale diritto irrinunciabile utile al reintegro delle energie psicofisiche e alla partecipazione alla vita sociale – è tutelato dalla Costituzione (art. 36, comma 3) e dalla normativa europea (Direttiva 2003/88/CE) e nazionale (art. 2109 del Codice civile). L’articolo 10 del D.lgs. n. 66/2003 prevede che ogni lavoratore abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuite di almeno quattro settimane, che va goduto in due fasi: almeno due settimane consecutive entro l’anno di maturazione e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi. La contrattazione collettiva può estendere la durata minima o ridurre ad una settimana il periodo minimo annuo da fruire, a condizione che ciò non pregiudichi il diritto stesso.

Le ferie vengono maturate ogni mese, con un accumulo di 1/12 del totale annuo previsto dalla Legge o dal Contratto Collettivo. Il periodo di maturazione inizia dal primo giorno di lavoro e continua anche durante le assenze equiparate al servizio effettivo, come malattia o maternità. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero. I Contratti Collettivi determinano i criteri di computo, riferendosi spesso a un orario di lavoro settimanale di sei giorni. Ad esempio, il CCNL dei Dipendenti del Terziario prevede una maturazione annuale di 26 giorni di ferie, indipendentemente dalla distribuzione effettiva dell’orario settimanale. In caso di settimana corta, le ferie vengono calcolate applicando un coefficiente di 1,20 (6:5). Pertanto, due settimane di ferie corrispondono a una riduzione di 12 giorni, anziché 10, in quanto ogni giorno di ferie è equivalente a 1,2 giorni lavorativi.

Il periodo di fruizione è stabilito tramite un piano ferie approvato dal datore di lavoro, che, pur individuando la collocazione temporale, deve tenere conto delle preferenze del dipendente. La pianificazione deve bilanciare le esigenze aziendali con gli interessi del lavoratore, senza essere arbitraria.

Infine, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute è un principio fondamentale: le ferie maturate e non godute non possono essere convertite in denaro, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. La Cassazione, con ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603, ha ribadito che, una volta cessato il rapporto di lavoro e qualora il lavoratore fornisca prova di non aver goduto delle ferie, spetterà al datore di lavoro, per opporsi all’obbligo di pagamento dell’indennità sostitutiva richiesta, dimostrare di aver messo il dipendente in condizione di fruire effettivamente delle ferie retribuite durante il corso del rapporto.

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