La Legge di Bilancio 2025 introduce rilevanti disposizioni in tema di fringe benefit.
Innanzitutto, sono confermati per il triennio 2025-2027 i limiti di esenzione fiscale, stabilendo una soglia di 1.000 euro per tutti i dipendenti e di 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, in deroga alla norma (art. 51, comma 3, TUIR) che prevede un limite di 258,23 euro.
Il datore di lavoro potrà quindi offrire beni e servizi ai propri dipendenti senza che questi vengano inclusi nel reddito imponibile, purché il valore di tali beni e servizi non superi i limiti sopra indicati. Se tuttavia, il valore dovesse eccedere tali soglie, l’intero importo sarà soggetto a tassazione.
Per usufruire dell’esenzione di 2.000 euro, il lavoratore deve avere figli con un reddito non superiore a 2.840,51 euro (o 4.000 euro per figli fino a 24 anni), da verificare al 31 dicembre 2025. Il dipendente deve dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto all’esenzione e fornire il codice fiscale dei figli a carico.
Si deve inoltre presumere che continui ad applicarsi la regola per cui l’agevolazione dell’esenzione fino a 2 mila euro annui sia riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi (circolare AdE n. 23 del 1° agosto 2023).
Rimangono comprese nel limite di esclusione dal reddito imponibile le somme rimborsate dal datore per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica) e per le spese di affitto o gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale.
Per le auto aziendali, cambia il trattamento fiscale e previdenziale: viene abbandonato il criterio delle emissioni di CO₂ e si adotta invece quello basato sul tipo di alimentazione del veicolo. Il calcolo si effettua considerando una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, moltiplicata per il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI. Le nuove percentuali di tassazione sono le seguenti:
- Auto elettriche: 10% dell’importo calcolato;
- Auto ibride plug-in: 20% dell’importo calcolato;
- Auto a benzina, diesel o ibride non ricaricabili: 50% dell’importo calcolato.
Queste modifiche si applicano alle auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.