Il D.lgs. 151/2001 prevede per i genitori lavoratori dipendenti periodi di astensione dal lavoro durante la gravidanza e fino ai 12 anni di età del bambino:
- La madre è obbligata ad astenersi nel periodo che intercorre tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi, salvo i casi di differimento, posticipo e/o anticipazione previsti dalla normativa. Il congedo è indennizzato all’80% a carico Inps, previa richiesta telematica, con possibile integrazione datoriale se previsto dai contratti collettivi.
- Il padre ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio, indennizzato al 100% a carico Inps, da richiedere per iscritto al proprio datore di lavoro con preavviso di almeno 5 giorni. Il congedo spetta:
- dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi;
- contemporaneamente o successivamente al congedo di maternità, e anche da parte del padre che utilizza il congedo di paternità alternativo (madre assente) ma non nelle stesse giornate;
- Il padre ha diritto al congedo obbligatorio di maternità, in alternativa alla madre “assente” (es. affidamento del bambino in via esclusiva al padre);
- Entrambi i genitori hanno diritto all’astensione facoltativa entro i 12 anni del figlio, per un massimo di:
- 7 mesi se fruito solo dal padre, in presenza di entrambi;
- 6 mesi se fruito solo dalla madre, in presenza di entrambi;
- 11 mesi se fruito da entrambi i genitori, nel rispetto dei limiti individuali;
- 11 mesi se fruito dal genitore solo (altro genitore “assente”).
La richiesta di congedo va presentata per iscritto al datore di lavoro con 5 giorni di preavviso, dopo la domanda all’Inps. L’indennità, pari al 30% della retribuzione, è a carico dell’Inps per un massimo complessivo di 9 mesi. La Legge di bilancio 2025 prevede 3 mesi di congedo retribuito all’80% entro i primi 6 anni del figlio, in alternativa tra i genitori.
Altre tutele includono:
- Riposi giornalieri;
- Permessi per malattia del bambino;
- Dimissioni convalidate fino al terzo anno d’età del figlio;
- Divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del figlio (salvo alcune eccezioni);
- Divieto di licenziamento causato dalla domanda o fruizione del congedo facoltativo e del congedo per malattia del bambino.