Alla Gestione Separata INPS devono iscriversi i professionisti titolari di partita IVA che non hanno una cassa di previdenza autonoma.
La normativa di riferimento (art. 2, comma 26 e seguenti, Legge n. 335/1995) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso la suddetta Gestione istituita presso l’INPS:
- gli esercenti attività di lavoro autonomo per professione abituale – ancorché non esclusiva – indicati dalla normativa;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli incaricati alla vendita a domicilio.
Devono iscriversi, inoltre, a tale gestione – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti nell’apposito registro tenuto dall’autorità vigilante.
Per quanto concerne i liberi professionisti, la domanda di iscrizione deve essere presentata online attraverso il servizio predisposto nell’apposita area del portale INPS. Sul sito istituzionale sono indicati i passaggi per presentare l’istanza di iscrizione e le tempistiche di lavorazione del provvedimento.
La circolare INPS n. 27 del 30/01/2025 ha previsto le seguenti aliquote contributive per i professionisti iscritti alla Gestione separata, non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria: 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO).
Per i pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie l’aliquota è pari al 24%.
La normativa stabilisce che i professionisti iscritti alla Gestione Separata hanno titolo ad addebitare ai committenti in fattura una rivalsa del contributo INPS nella misura del 4 % dei compensi lordi.