La Giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in più occasioni relativamente alla qualificazione dei rapporti di lavoro in autonomi o di natura subordinata.
Non di rado, infatti, fattispecie formalmente di natura autonoma sono – nella sostanza – rapporti di lavoro subordinato e il relativo discrimine assume pregnante rilevanza tenuto conto delle diverse implicazioni sotto il profilo della regolamentazione del rapporto di lavoro e degli aspetti previdenziale e fiscale.
Criterio identificativo della natura subordinata del rapporto di lavoro è l’eterodirezione, ossia l’esercizio del potere direttivo in capo al datore di lavoro.
La Cassazione, nell’ordinanza n. 26138/2024, richiamando autorevoli orientamenti giurisprudenziali, ha ribadito che il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore deve essere valutato in considerazione della specificità dell’incarico conferito e delle modalità di attuazione.
Come ribadito dalla Suprema Corte, il suddetto vincolo di soggezione “discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative”.
L’accertamento del potere direttivo deve essere valutato e commisurato alla natura della prestazione, tenuto conto che in determinate attività – di natura intellettuale o professionale – la subordinazione si rivela in forma attenuata.
Pertanto, al fine di distinguere tra lavoro subordinato e autonomo, le direttive impartite dal datore non devono avere carattere generale, essendo compatibili in tal caso con il coordinamento sussistente anche in ambito libero professionale.
Con specifico riferimento alle prestazioni di natura intellettuale o professionale, stante l’intrinseca manifestazione attenuata della subordinazione, al fine di qualificare correttamente il rapporto di lavoro occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come:
- la collaborazione;
- la continuità delle prestazioni;
- l’osservanza di un orario determinato;
- il versamento a cadenze prestabilite di una retribuzione prestabilita;
- il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro;
- l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.