L’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce che il datore di lavoro può installare impianti audiovisivi o altri dispositivi da cui derivi anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori solo previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.
Fermo restando il divieto di controllo intenzionale, l’impiego di tali strumenti è consentito esclusivamente:
- per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o per tutelare il patrimonio aziendale;
- previa adeguata informativa al lavoratore delle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli, in armonia con la disciplina in materia di privacy di cui al Reg. UE 679/2016.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sottolineato che l’accordo sindacale rimane la via prioritaria indicata dal legislatore, e che l’autorizzazione amministrativa si configura come una possibilità eventuale e successiva al mancato raggiungimento dell’accordo o alla mancanza delle RSA/RSU (Nota n. 2572/2023).
A conferma dell’importanza della fase di consultazione sindacale, la Giurisprudenza ha affermato che l’installazione di un sistema di videosorveglianza avvenuto con il consenso dei lavoratori ma senza un accordo sindacale preventivo rappresenta una violazione del divieto di controllo a distanza e, contemporaneamente, configura una condotta antisindacale. Tale comportamento aziendale risulta infatti lesivo degli interessi collettivi tutelati dalle rappresentanze sindacali, che hanno il compito di difendere i lavoratori, in considerazione della loro posizione di svantaggio rispetto alla controparte datoriale (Cass. Pen. n. 22148 del 08/05/2017, Cass. Pen. n. 1733 del 17/01/2020).
La violazione delle sopracitate disposizioni è punita con ammenda da 154 euro a 1.549 euro o con arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi, le pene possono essere applicate insieme. Se nel corso di un accesso ispettivo viene accertato che l’installazione di impianti sia avvenuta senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, l’ispettore prescriverà al datore di lavoro inadempiente un termine congruo entro cui procedere alla regolarizzazione. Se entro tale termine verrà firmato l’accordo o ottenuta l’autorizzazione, potrà essere disposto il pagamento in sede amministrativa – nel termine di 30 giorni – di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista.