Interpello all’Agenzia delle Entrate: cos’è e come funziona

L’interpello consente al contribuente di ottenere il parere dell’Agenzia delle Entrate relativo alla normativa tributaria e per un caso concreto e personale. Aspetti e finalità dell’istituto.
consulenza finanziaria

L’interpello all’Agenzia delle Entrate è un istituto previsto all’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), oggetto di significative modifiche apportate con il D. Lgs. n. 219/2023.

Si tratta di uno strumento mediante il quale il contribuente può chiedere all’Amministrazione Finanziaria un parere in merito a una situazione concreta che lo riguardi personalmente, riferita a un comportamento che abbia rilevanza fiscale, al fine di agire in modo concorde al riscontro ricevuto, evitando potenziali sanzioni.

La risposta all’istanza di interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate vincola ogni suo organo con riferimento esclusivo al contribuente che ha inviato l’istanza e all’oggetto della richiesta. Pertanto, sono annullabili gli atti – anche impositivi o sanzionatori – diversi dal riscontro fornito al contribuente che si è uniformato al parere. È opportuno, in proposito, ricordare che il contribuente non è comunque vincolato alla risposta ricevuta.

Esistono varie tipologie di interpello a seconda della natura e oggetto della richiesta (art.11 comma 1, Statuto dei diritti del contribuente). In particolare, l’interpello può essere:

  • interpretativo;
  • qualificatorio;
  • antiabuso;
  • disapplicativo;
  • probatorio (riservato agli aderenti al regime dell’adempimento collaborativo e agli interpelli sui nuovi investimenti)
  • finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni e valutare l’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge, relativi all’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Stato.

Secondo quanto stabilito dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni, salvo i casi di sospensione e proroga previsti. In caso di mancata comunicazione della risposta nei termini stabiliti, si forma il cosiddetto silenzio-assenso dell’Amministrazione, che significa adesione alla soluzione interpretativa avanzata dal contribuente nell’istanza.

La proposizione dell’istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo, definito anche in relazione alla tipologia di contribuente, del volume di affari o di ricavi, della specifica rilevanza e complessità del quesito.

Occorre, inoltre, rilevare che la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello non è impugnabile.

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