Lo smart working in Italia, regolamentato dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. 18-23), è un modello lavorativo che consente ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni con maggiore flessibilità, sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali, senza vincoli di orario e luogo e con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici. A differenza del lavoro da remoto, che implica una postazione fissa (come il domicilio del lavoratore nel cd. “telelavoro”), lo smart working consente al dipendente, quando lavora all’esterno, di scegliere liberamente di lavorare da qualsiasi luogo idoneo.
Il lavoro agile si basa su un accordo individuale scritto, da comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro, che stabilisce le modalità operative, le condizioni di lavoro, gli obiettivi da conseguire, le modalità di esercizio del potere datoriale di controllo e disciplinare. Se l’accordo è a tempo indeterminato, entrambe le parti possono recedere con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre se è a termine, il recesso prima della scadenza è possibile solo per giustificati motivi.
Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute del dipendente anche al di fuori dei locali aziendali; è inoltre responsabile della strumentazione tecnologica necessaria messa a disposizione, ma le parti possono concordare l’utilizzo di strumenti personali del lavoratore, stabilendo i criteri minimi di sicurezza.
La prestazione è resa senza precisi vincoli di orario, ma rispettando i limiti massimi di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti da legge e contrattazione collettiva. Al lavoratore sono riconosciuti tempi di riposo individuati nell’accordo individuale e il diritto alla disconnessione dalla strumentazione tecnologica, fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio di tale diritto, che consiste in pratica nella possibilità di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo stabilito, è necessario per salvaguardare la salute del lavoratore e non può avere ripercussioni negative sul rapporto di lavoro o sugli aspetti retributivi.
Infine, è importante sottolineare due aspetti:
- il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
- durante le giornate di smart working non possono essere autorizzati straordinari, salvo che siano previsti espressamente da accordi collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali (art. 3 del Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7/12/2021).