L’indennità di disoccupazione Naspi anticipata e versata in unica soluzione è una misura di incentivo all’autoimprenditorialità prevista all’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015.
La normativa di riferimento stabilisce che possono presentare la relativa richiesta i beneficiari della Naspi per incentivare l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Nel caso di attività iniziata prima della cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la Naspi, il termine di trenta giorni decorre dalla domanda dell’indennità di disoccupazione.
Per agevolare la compilazione dell’istanza di Naspi in unica soluzione l’INPS ha predisposto dei tutorial nell’area del proprio portale dedicata alla prestazione. È possibile, inoltre, rivolgersi al contact center indicato sul sito istituzionale o ad enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
La Naspi anticipata in unica soluzione non dà diritto alla contribuzione figurativa e all’Assegno per il nucleo familiare.
Cosa succede se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro
Qualora il lavoratore beneficiario della Naspi instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della prestazione, dovrà restituire l’importo percepito, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
In merito la Corte Costituzionale con sentenza n. 90/2024 – pronunciandosi sulla questione di incostituzionalità sollevata in riferimento all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015 – ha statuito che, se la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, per cui è stata erogata la Naspi anticipata, diviene impossibile per cause non imputabili al lavoratore, la restituzione non è integrale ma è proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità.
Conformandosi alla citata pronuncia L’INPS ha chiarito che, prima di procedere a notificare il provvedimento di indebita percezione dell’importo integrale corrisposto, dovrà provvedere a verificare la sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che abbiano comportato l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività intrapresa. Qualora sussistenti, l’obbligo restitutorio sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato (Circolare n.36/2025).