Il Decreto fiscalità internazionale (Decreto Legislativo n. 209/2023) ha introdotto rilevanti novità in merito al concetto di residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
In base alla novella legislativa, l’attuale disposizione (art. 2, comma 2, TUIR) prevede che si considerano residenti fiscalmente in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, tenuto conto anche delle frazioni di giorno:
- hanno la propria residenza – intesa ai sensi del codice civile – in Italia;
- hanno il proprio domicilio – inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona – nel nostro Paese;
- sono presenti fisicamente nello Stato italiano;
- sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, salvo prova contraria.
I suddetti quattro criteri di collegamento sono alternativi per determinare la residenza fiscale.
Con particolare riferimento al nuovo criterio di residenza fiscale basato sulla presenza fisica in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di un criterio oggettivo che si basa esclusivamente sulla presenza fisica di un soggetto nel territorio del nostro Stato, a prescindere dalle motivazioni di tale presenza (circolare n. 20/E del 4 novembre 2024).
La sopra citata circolare ha affrontato anche gli effetti esplicati dal nuovo criterio di residenza fiscale per i lavoratori che operano in smart working, differenziando due ipotesi:
- smart working dall’Italia: se il lavoratore permane nel nostro Stato per 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) la residenza fiscale si considera radicata in Italia. In tal caso l’imposta si applicherà su tutti redditi del contribuente – ovunque prodotti – e non solo su quelli derivanti dalla propria attività lavorativa, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
- smart working da Stato estero: anche qualora il lavoratore sia fisicamente presente per la maggior parte del periodo d’imposta nel Paese estero dove svolge l’attività da remoto, sarà considerato fiscalmente residente in Italia nel caso in cui venga soddisfatto – sempre per la maggior parte del periodo d’imposta – almeno uno degli altri tre criteri di collegamento normativamente previsti (residenza civilistica o domicilio in Italia, iscrizione anagrafica).