Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Nota n. 43836 del 12.03.2025 ha fornito indicazioni operative alle Camere di Commercio per l’applicazione delle nuove disposizioni concernenti l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’indirizzo PEC degli amministratori di società.
Tale obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860 della Legge di Bilancio 2025 e ha creato dall’entrata in vigore alcune difficoltà applicative.
Le Camere di Commercio avevano fornito alcune prime indicazioni in attesa dei chiarimenti ministeriali, che sono giunti con la suddetta Nota.
Il MIMIT ha ritenuto che:
- in merito alla decorrenza dell’obbligo, la disposizione si applichi anche alle imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, con possibilità di effettuare la relativa comunicazione sino al 30 giugno 2025;
- la prima comunicazione dell’indirizzo PEC per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 – o che presentino domanda di iscrizione dopo tale data – deve essere effettuata in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della norma le forme societarie che esercitano attività imprenditoriale, incluse a determinate condizioni anche le reti di imprese ed esclusi i consorzi e le società consortili. L’obbligo riguarda gli amministratori e si applica anche ai liquidatori;
- il domicilio digitale dell’amministratore deve essere diverso da quello dell’impresa; nel caso in cui si sia indicato un medesimo indirizzo PEC, ci si potrà adeguare alle indicazioni del MIMIT entro il 30 giugno 2025;
- la comunicazione/variazione del domicilio digitale degli amministratori dell’impresa soggetta all’obbligo sancito dalla Legge di Bilancio 2025 è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria;
- la normativa di riferimento del regime sanzionatorio in caso di inadempimento è l’art. 2630 c.c. che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, ridotta ad 1/3 se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza prescritta.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota MIMIT disponibile a questo link.