Premi di Risultato: disciplina fiscale e benefici per i lavoratori

Confermata per i prossimi anni la tassazione agevolata sui premi di risultato regolamentati da accordi di secondo livello. Vediamo la disciplina nel dettaglio.
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La legge di Bilancio 2025 ripropone, per il periodo 2025-2027, la riduzione dal 10 % al 5% dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali sui premi di risultato corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, entro un limite annuo di 3.000 euro lordi.

Il beneficio fiscale è riservato a coloro che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente di ammontare non superiore a 80.000 euro.

Introdotta per la prima volta nel 2016, la disciplina in esame prevede che tassazione agevolata si applichi sugli emolumenti variabili:

  • erogati sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati telematicamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
  • corrisposti a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che siano misurabili e verificabili.

Il decreto interministeriale del 25 marzo 2016 ha disciplinato i criteri da utilizzare per la misurazione degli incrementi, utili per l’erogazione dei premi e l’applicazione della detassazione. Tali parametri – da specificare negli accordi di secondo livello – possono basarsi su:

  • aumenti della produzione;
  • miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.

I risultati devono essere verificabili tramite indicatori numerici e i contratti collettivi devono stabilire un “periodo congruo” per il raggiungimento degli obiettivi. Per ottenere il beneficio fiscale, è necessario che il risultato misurato sia incrementale, ossia consista in un miglioramento effettivo rispetto a quanto realizzato nel periodo precedente (si veda la Risp. AE Interpello 5 marzo 2024 n. 59).

Come sottolineato dalla circolare 5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, la normativa consente al lavoratore, sempreché previsto dall’accordo di secondo livello, di optare per la conversione del premio di risultato agevolabile nei benefit di cui all’ art. 51del TUIR, fruendo in tal modo di un beneficio ancora maggiore consistente nella totale esenzione fiscale e contributiva, nei limiti e secondo le regole ivi previste (cd. “Welfare di produttività”).

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