Considerevoli novità sono state introdotte dal D.Lgs. 192/2024 alla disciplina del rimborso delle spese sostenute dai lavoratori autonomi e addebitate in modo analitico al committente.
In particolare, le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), come novellate dalla suddetta normativa, prevedono che:
- non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente (art. 54, comma 2, lett. b);
- tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, salvo che il committente non le abbia rimborsate; in caso di mancato rimborso le spese sono deducibili a partire dalla data in cui:
- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione previsti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o a corrispondenti procedure estere (vedasi anche art. 54-ter, comma 2, lett. a);
- si verifichi l’infruttuosità della procedura esecutiva individuale nei confronti del committente (art. 54-ter, comma 2, lett. b);
- si prescriva il diritto alla riscossione del credito (art. 54-ter, comma 2, lett. c).
Sono, in ogni caso, deducibili le spese che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla fatturazione se il loro ammontare – unitamente al relativo compenso – è di importo inferiore a euro 2.500.
È importante segnalare che non costituiscono compensi in natura per il professionista le spese sostenute direttamente dal committente per l’esecuzione dell’incarico conferito (art. 54, comma 3, TUIR).
È, inoltre, opportuno far presente che anche la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 81, Legge n. 207/2024) ha inciso sulla medesima disposizione (art. 54 TUIR, prevedendo l’inserimento del comma 6-ter), statuendo la deducibilità di determinate tipologie di spesa (prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea) se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, addebitate analiticamente al committente, nonché dei rimborsi analitici relativi alle stesse spese corrisposti a lavoratori autonomi.
Pertanto, potrebbero emergere problematiche di armonizzazione tra le disposizioni introdotte.