La legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche alle disposizioni fiscali in tema di spese di trasferta, valide per dipendenti e autonomi:
Lavoratori dipendenti e assimilati
Il rimborso delle spese per vitto, alloggio, nonché per viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e ncc), sostenute in occasione di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, sarà esente da imposizione solo per le spese pagate tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili previsti dall’articolo 23 del Dlgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ma anche app di pagamento via smartphone e telepedaggio collegati ad iban). Al contrario, i rimborsi analitici delle spese effettuate in contanti non beneficeranno dell’agevolazione e saranno soggetti interamente a imposte e contributi.
Al momento sembrano rimanere escluse dall’obbligo di tracciabilità le piccole spese non documentabili (es. telefono, lavanderia, parcheggio), i cui rimborsi sono esenti dall’imponibile nel limite giornaliero di 15,49 euro per le trasferte in Italia e 25,82 euro per le trasferte all’estero;
Il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale sarà esente solo per le spese sostenute mediante metodi di pagamento che ne consentano la tracciabilità e opportunamente documentate. I rimborsi spese di vitto e alloggio dovrebbero invece, in questo caso, rimanere interamente imponibili.
Lavoratori autonomi e Imprese
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 devono essere coordinate con le disposizioni del D.Lgs 192/2024 (Revisione del regime impositivo dei redditi), dal cui combinato disposto si desumerebbe che:
- le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle stesse spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con pagamenti tracciabili;
- non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo – e non sono deducibili – le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente; se non sono rimborsate dal committente, tali spese sono deducibili secondo specifiche disposizioni previste dalla normativa.
Si resta in ogni caso in attesa di chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzie delle Entrate.