La Decontribuzione Sud è terminata il 31 dicembre 2024. A partire dal 2025 sono introdotti due nuovi esoneri contributivi: uno diretto alle micro, piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti e l’altro – speculare – diretto alle imprese con più di 250 dipendenti.
Nel primo caso, lo sgravio rientra nel regime del “De minimis” di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 e non necessita di approvazione in sede comunitaria; nel secondo caso, invece, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 comma 3 TFUE. Inoltre, le imprese con più di 250 dipendenti dovranno dimostrare, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Entrambe le agevolazioni consistono nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, riconosciuto per 12 mensilità ai datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La misura e i massimali dell’incentivo saranno rimodulati e prorogati fino al 2029: si parte dal 25% nel 2025 per un importo massimo mensile di 145 euro, fino ad arrivare al 15% nel 2029 per un massimo mensile di 75 euro.
L’esonero non si applica:
- al settore agricolo;
- ai contratti di apprendistato;
- ai rapporti di lavoro domestico.
Sono escluse alcune categorie di datori di lavoro tra cui:
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari;
- gli enti ecclesiastici.
La misura non è cumulabile con gli incentivi del cd. “Decreto Coesione”: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES unica ed esonero per autoimprenditorialità.
Il beneficio è condizionato al rispetto delle normative relative al DURC e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando il rispetto di tutti gli altri obblighi legali, nonché degli accordi e contratti collettivi. Inoltre, l’esenzione non è prevista per i datori di lavoro che non adempiono agli obblighi di assunzione stabiliti dalla legge n. 68/1999.