In Italia, la pratica del “whistleblowing” è stata regolamentata inizialmente dalla legge 179/2017 e successivamente dal D.lgs. 24/2023, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori pubblici e privati che segnalano atti illeciti all’interno delle organizzazioni di riferimento, garantendo loro confidenzialità e protezione e vietando ritorsioni, discriminazioni e danni professionali.
In sostanza, la disciplina si articola in due ambiti principali:
- Procedure di segnalazione: stabilire canali sicuri e riservati tramite cui poter fare le segnalazioni senza temere per privacy o sicurezza;
- Protezione del segnalante: garantire che chi denuncia un comportamento illecito non subisca ritorsioni, come licenziamenti, sospensioni, mobbing o altre penalizzazioni.
Dal punto di vista soggettivo, la disciplina di applica alle aziende che:
- hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati
- a prescindere dai requisiti dimensionali, rientrano nei cd. settori sensibili e/o adottano modelli organizzativi e gestionali di cui al D.lgs. 231/2001.
Le misure di protezione sono rivolte a:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi e collaboratori;
- liberi professionisti e consulenti;
- tirocinanti e volontari;
- azionisti e soggetti con funzioni di direzione, amministrazione, controllo, rappresentanza
- soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (facilitatori);
- soggetti del medesimo contesto legate al segnalante da relazione affettiva o di parentela e/o colleghi di lavoro con cui il segnalante intrattiene rapporti in via abituale.
I datori di lavoro, previo consulto con le organizzazioni sindacali, devono attivare canali interni di segnalazione adeguati, che garantiscano la riservatezza:
- dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di chiunque venga menzionato nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della documentazione correlata.
La gestione del canale di segnalazione è affidata in via prioritaria ad un ufficio interno all’azienda, autonomo e con personale appositamente formato, il quale deve fornire informazioni accessibili e chiare sui presupposti e sulle procedure da seguire. In caso di ricezione di segnalazioni, dovrà rilasciare un avviso di ricevimento entro 7 giorni e, successivamente, avviare le necessarie verifiche, fornendo un riscontro entro 3 mesi dall’ avviso. Al termine della fase di accertamento, il gestore della segnalazione può archiviare la denuncia se ritenuta infondata, oppure dichiararla fondata e procedere con le azioni opportune, coinvolgendo gli organi aziendali competenti.
Solo al verificarsi di determinate condizioni, il segnalante può ricorrere al “canale esterno” attivato presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).