Whistleblowing, tra tutela e responsabilità

Com’è disciplinato il Whistleblowing in Italia, qual è il campo di applicazione e quali sono le garanzie per chi segnala
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In Italia, la pratica del “whistleblowing” è stata regolamentata inizialmente dalla legge 179/2017 e successivamente dal D.lgs. 24/2023, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori pubblici e privati che segnalano atti illeciti all’interno delle organizzazioni di riferimento, garantendo loro confidenzialità e protezione e vietando ritorsioni, discriminazioni e danni professionali.

In sostanza, la disciplina si articola in due ambiti principali:

  • Procedure di segnalazione: stabilire canali sicuri e riservati tramite cui poter fare le segnalazioni senza temere per privacy o sicurezza;
  • Protezione del segnalante: garantire che chi denuncia un comportamento illecito non subisca ritorsioni, come licenziamenti, sospensioni, mobbing o altre penalizzazioni.

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina di applica alle aziende che:

  • hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati
  • a prescindere dai requisiti dimensionali, rientrano nei cd. settori sensibili e/o adottano modelli organizzativi e gestionali di cui al D.lgs. 231/2001.

Le misure di protezione sono rivolte a:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi e collaboratori;
  • liberi professionisti e consulenti;
  • tirocinanti e volontari;
  • azionisti e soggetti con funzioni di direzione, amministrazione, controllo, rappresentanza
  • soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (facilitatori);
  • soggetti del medesimo contesto legate al segnalante da relazione affettiva o di parentela e/o colleghi di lavoro con cui il segnalante intrattiene rapporti in via abituale.

I datori di lavoro, previo consulto con le organizzazioni sindacali, devono attivare canali interni di segnalazione adeguati, che garantiscano la riservatezza:

  • dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di chiunque venga menzionato nella segnalazione;
  • del contenuto della segnalazione e della documentazione correlata.

La gestione del canale di segnalazione è affidata in via prioritaria ad un ufficio interno all’azienda, autonomo e con personale appositamente formato, il quale deve fornire informazioni accessibili e chiare sui presupposti e sulle procedure da seguire. In caso di ricezione di segnalazioni, dovrà rilasciare un avviso di ricevimento entro 7 giorni e, successivamente, avviare le necessarie verifiche, fornendo un riscontro entro 3 mesi dall’ avviso. Al termine della fase di accertamento, il gestore della segnalazione può archiviare la denuncia se ritenuta infondata, oppure dichiararla fondata e procedere con le azioni opportune, coinvolgendo gli organi aziendali competenti.

Solo al verificarsi di determinate condizioni, il segnalante può ricorrere al “canale esterno” attivato presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

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