Cura Italia: indennità Inps e casse professionali

Sono operative le indennità per liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa previste dal decreto Cura Italia

Il decreto-legge 17 marzo 2020, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data. (Per i professionisti iscritti alle casse private vedi informazioni al paragrafo finale).

L’indennità è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata che:
– non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
– non siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è anche riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata che:
– non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
– non siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

Per questi lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro.
Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Compatibilità
I bonus di 600 euro sono compatibili con:
– l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
– le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro lordi per anno civile.

Incumulabilità
Le indennità non sono cumulabili con:
– le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza
privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103);
– l’APE sociale (articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii);
– l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222).

Presentazione della domanda
Al fine di ricevere la prestazione spettante, gli interessati dovranno presentare domanda all’INPS in via telematica. (vedi articolo precedente).

In alternativa si potrà utilizzare il portale web o il servizio di Contact Center integrato:
– telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente);
– oppure al numero 06.164164 da rete mobile.

Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Prossimamente si renderanno disponibili i servizi appena elencati, INPS ne darà sollecita comunicazione.
Clicca qui per i dettagli

Indennità liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private
L’art. 44 del decreto-legge n. 18/20 prevede un “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Una quota parte di questo stanziamento, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, sarà utilizzato per attribuire una indennità anche ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private come aveva chiesto Manageritalia con gli emendamenti al ddl di conversione del D.L. 18/20, purchè abbiano percepito un reddito non superiore ai 50000 euro nell’anno di imposta 2018.
Nel dettaglio, questo è riconosciuto a due categorie:
– ai liberi professionisti che hanno percepito nel periodo di imposta 2018 un reddito non superiore ai 35.000€;
– ai liberi professionisti che hanno percepito nel periodo di imposta 2018 un reddito compreso tra i 35.000€ e i 50.000€ mila euro e hanno subito cali di attività pari almeno al 33% nei primi mesi del 2020 (rispetto al periodo 2019).
Il bonus andrà chiesto direttamente alla propria cassa di riferimento, ovvero agli enti di previdenza al quale si è iscritti.

Essi percepiranno una indennità di 600 euro una tantum, incompatibile con l’indennità erogata dall’Inps.

Una bozza del decreto interministeriale può essere visionata a questo link

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