1. Emergenza Covid-19 e infortuni sul lavoro
L’emergenza coronavirus ha avuto qualche ricaduta nei sistemi di inquadramento del rischio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, con riferimento alla qualificazione di un rischio biologico, coperto dalla gestione Inail, nella prospettiva di adeguamento a questa infezione diffusa, che potrebbe, in futuro e potenzialmente, allargare a dismisura la platea dei soggetti coinvolti, dai lavoratori, alla dirigenza, agli organi di gestione e controllo.
Un infortunio biologico – tutelato dall‘Inail – si verifica in ogni contatto con sangue o altro materiale biologico, derivato da puntura o ferita con aghi o altri oggetti taglienti, nonché da spruzzi o spandimenti su mucose o cute non integra, secondo le seguenti modalità di esposizione (linee guida Università di Bologna, medicina del lavoro, 2020):
• ferita o puntura con ago o tagliente contaminato;
• contaminazione di mucose (congiuntivale, nasale, orale);
• contaminazione di cute lesa (abrasioni, screpolature, dermatiti, ferite aperte ecc.).
2. Indennizzabilità dell’infezione Covid-19 come infortunio sul lavoro e responsabilità connesse
L‘art. 42 del d.l. Cura Italia 18/2020, convertito con legge 27/2020, garantisce l‘indennizzabilità dell‘infezione Covid-19 contratta in occasione di lavoro. Alcune recenti istruzioni dell‘Inail hanno determinato perplessità in quanto apparentemente rivolte a “confezionare” una presunta, generalizzata responsabilità del datore di lavoro – o dei dirigenti preposti con deleghe ad hoc – in caso di infortunio correlato ad infezione Covid-19 (cfr., da ultimo, circolare Inail 22/2020 e già, precedentemente, circolare 13/2020). Una simile interpretazione è destituita di fondamento giuridico, come mi accingo a chiarire.
3. La disciplina dell‘infortunio sul lavoro in base al d.p.r. 1124/1965, TU infortuni
L’assicurazione gestita dall’Inail, operante in forza della applicazione al rapporto di lavoro del sistema di tutela di cui al TU infortuni, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile (art. 10 TU), ma la responsabilità permane a carico del datore (o di coloro che questi ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro o, comunque, dei titolari di deleghe in materia infortunistica) in caso di configurabilità di reato perseguibile d’ufficio per il fatto dal quale l‘infortunio è derivato. L’Inail, in questa eventualità, deve risarcire il lavoratore con l‘erogazione delle indennità infortunistiche, ma ha un diritto di regresso/rivalsa nei confronti delle persone civilmente responsabili per le somme integralmente versate al lavoratore (art. 11 TU).
4. I presupposti per l‘esenzione da responsabilità del datore di lavoro o dei soggetti delegati
Il sistema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro esenta il datore di lavoro – e/o i soggetti delegati – da ogni responsabilità economica/civile, salvo il caso di reato perseguibile d‘ufficio, accertato a suo carico o a carico dei soggetti delegati, a titolo di dolo o colpa: 1) sia per la violazione del generale obbligo di vigilanza di cui all‘art. 2087 cod. civ., 2) sia per violazione delle disposizioni specifiche di cui al d.lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, 3) sia (ancora e soprattutto, nel caso specifico) per l‘inosservanza dei protocolli e delle linee guida Covid-19 di cui all‘art. 1, comma 14, d.l. 33/2020.
5. La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro: condizioni e limiti
Il datore di lavoro può avvalersi, come avviene normalmente, sia nelle realtà aziendali strutturate e complesse, sia nelle organizzazioni più agili, dello strumento della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro alle condizioni che:
• la delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espressa ed effettiva, non equivoca, ed investa un soggetto qualificato;
• il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle stesse;
• la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
È bene ricordare che il datore di lavoro delegante non è per ciò stesso del tutto immune dai propri obblighi, gravando su di lui, in caso di difetto, responsabilità per “culpa in eligendo e/o vigilando”. Infatti, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a questo trasferite, nell’ambito del più generale principio di responsabilità “concorsuale”. Ne consegue che il datore di lavoro potrà essere sanzionato per “culpa in eligendo” nel caso in cui non abbia adeguatamente valutato i requisiti e le capacità richieste in capo al delegato, e per “culpa in vigilando” allorquando venga accertata la mancata o inadeguata vigilanza sull’operato del delegato.
6. Nozione di “datore di lavoro” ai fini della responsabilità in materia di infortuni sul lavoro
Se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria. Vale la pena di ricordare che nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia, nei termini sopra descritti.