La sicurezza sul lavoro è un tema attualissimo, davvero importante, ma non sempre chiaro. Per questo Manageritalia Veneto ha scelto di dedicarvi due webinar, in programma per l’8 e il 15 maggio, dalle 12 alle 14:30 (iscrizioni tramite form a questo link), durante i quali l’avvocata Marialuisa Miazzi ci guiderà nei meandri della normativa e nelle diverse tipologie di responsabilità per i dirigenti.
In vista dei due incontri, le abbiamo fatto qualche domanda.
Quali responsabilità ha il dirigente in termini di sicurezza?
«Il decreto legislativo n. 81 del 2008, che rappresenta la fonte più importante di disciplina della materia, in particolare l’art. 18, individua tutta una serie di obblighi in relazione ai quali il dirigente concorre direttamente con il datore di lavoro alla tutela della salute in azienda.
Il datore di lavoro ha due soli obblighi che gli sono assegnati in via esclusiva (scritti nell’art. 17): formazione del Documento di Valutazione dei Rischi e designazione del RSPP.
Per tutte le altre attività di organizzazione delle misure di prevenzione, informazione, formazione e controllo, il dirigente, per quanto riguarda la sua sfera di competenza, è garante con il datore di lavoro della salute dei lavoratori.
La violazione degli obblighi, che la legge pone a carico del dirigente, comporta responsabilità sia penale che civile».
A cosa deve fare riferimento il dirigente e come può capire cosa le sue responsabilità richiedono in termini di azioni da fare e non fare?
«Sempre l’art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008 è la disposizione di legge cui fare riferimento per comprendere quali siano in generale gli obblighi dirigenziali in relazione ai quali individuare le azioni necessarie per darvi ottemperanza.
Questi obblighi vanno ovviamente “calati” nella realtà aziendale e per questo il dirigente deve misurarsi con le disposizioni del DVR aziendale e con il Modello di organizzazione, di cui alla legge n. 231 del 2000, ove esistente. Deve però mantenere sempre un’autonoma capacità di giudizio perché, per essere esonerato da responsabilità, deve dar prova di aver segnalato l’esistenza delle situazioni di rischio».
Quale differenza c’è tra un dirigente e un quadro in termini di responsabilità sulla sicurezza?
«Il Dirigente, per la sua qualifica formale, è il soggetto individuato dal d.lgs. n. 81del 2008 come uno dei Garanti della Sicurezza. L’art. 299 del decreto introduce però il cosiddetto principio di effettività per cui, a prescindere da una formale investitura, tutti i soggetti che esercitino di fatto le funzioni di dirigente (ma anche quelle di preposto) sono considerati Garanti delle Sicurezza e, come tali, responsabili. Non solo il Quadro, quindi, ma anche un semplice impiegato o un operaio possono avere le responsabilità se sono investiti di fatto della funzione ed esercitano il potere».
Sicurezza vuol dire buon lavoro; possiamo quindi dire che è la premessa per costruire organizzazioni di lavoro che abbiano un vero benessere organizzativo e delle persone? E come farlo?
«La sicurezza e il rispetto delle persone sono la premessa e la condizione perché vi sia benessere in azienda. La determinazione dei bisogni di salute, la programmazione, l’attuazione delle misure, il controllo, l’attenzione e la collaborazione sono il veicolo per realizzarlo».