Fasdac: comunicazione dati all’Agenzia delle Entrate

Anche quest’anno, così come stabilito dalla vigente normativa, il Fasdac ha provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi effettuati nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 (anno di imposta 2017) a fronte delle prestazioni usufruite dai dirigenti iscritti e dai loro familiari assistiti.
I dati sono stati comunicati in base alle specifiche richieste dell’Agenzia delle Entrate e saranno utilizzati dalla stessa per la precompilazione del modello 730/18 – redditi anno 2017.
 
SOGGETTI INTERESSATI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI
Il Fasdac ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente i dati relativi ai rimborsi effettuati in favore dei Dirigenti in Servizio per gli stessi e per i propri familiari assistiti.
Entro il 30 aprile 2018, i dirigenti in servizio iscritti a Manageritalia potranno trovare tale prospetto nella propria area riservata My Manageritalia >> Servizi Fasdac >> Comunicazione dati Ag. Entrate.
 
SOGGETTI NON INTERESSATI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI
Non sono stati trasmessi, per espressa previsione normativa, dati relativi agli iscritti in qualità di prosecutori volontari, pensionati, superstiti, invalidi ed inabili. Qualora nel corso dell’anno l’iscritto abbia rivestito più qualifiche, sono stati trasmessi esclusivamente i dati relativi ai rimborsi delle spese sostenute in qualità di dirigente in servizio.
La prevista esenzione della trasmissione dei dati relativa ai prosecutori volontari, pensionati, superstiti, inabili ed invalidi consegue dalla circostanza che per i predetti soggetti i rimborsi effettuati dal Fasdac non sono utilizzati nella predisposizione del mod. 730 precompilato, poiché i contributi versati da tali soggetti non sono fiscalmente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che, per quanto riguarda il Fasdac, i soli contributi sanitari ammessi in deduzione ai fini fiscali sono quelli versati dalle aziende, come previsto dall’art. 51 comma 2° let. a) del vigente TUIR.
Conseguentemente per gli iscritti in qualità di prosecutori volontari, pensionati, superstiti, invalidi ed inabili non è prevista la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e, pertanto, la predisposizione di alcun prospetto riepilogativo dei rimborsi effettuati né alcuna certificazione/dichiarazione relativa ai contributi versati.
 
QUALI DATI SONO CONTENUTI NEL PROSPETTO
Per agevolare la comprensione dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate, il Fasdac ha elaborato un prospetto riepilogativo di dettaglio – che non costituisce una “certificazione fiscale” – mediante il quale potranno essere verificate la corrispondenza e la completezza dei dati proposti dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini di tale verifica si deve tener conto che i dati elaborati dall’Agenzia – che sono soltanto proposti e possono essere modificati – provengono da più fonti (“Sistema della Tessera Sanitaria”, certificazioni delle aziende, dati trasmessi dalle strutture sanitarie, etc) ed è necessario, quindi, rapportarli alla singola posizione fiscale.
In particolare, si deve tener conto che:
• I rimborsi effettuati dal Fasdac a fronte di spese sanitarie relative a familiari “non fiscalmente a carico” sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate, quindi presenti nel modello del Fasdac, ma non sono riportati nel modello 730 precompilato dell’iscritto bensì in quello dei predetti familiari;
• I rimborsi effettuati dal Fasdac direttamente alle strutture sanitarie convenzionate (forma “Diretta”) sono considerati come rimborsi effettuati all’iscritto o al familiare assistito;
• Indipendentemente dalla data delle fatture, le spese rimborsate nel 2017 in forma Diretta sono considerate, comunque, sostenute nel 2017;
• I rimborsi effettuati dal Fasdac all’iscritto (forma “Indiretta”), sono state, invece, ripartite in base alla data di fatturazione.
• Il totale delle spese sanitarie indicate nel mod. 730 precompilato, recepite dal “Sistema Tessera Sanitaria”, potrebbe non essere completo;
• Nel modello 730 precompilato, le fatture datate 2017 sono riportate nel Quadro “Oneri e Spese” e quelle fatturate in anni precedenti nel Quadro “Altri Redditi” (a tassazione separata).
 
AVVERTENZA IMPORTANTE
• I dettagli indicati nel prospetto riepilogativo del Fasdac, che come detto riguardano solo i Dirigenti in Servizio, devono essere interpretati coerentemente alla normativa fiscale che prevede, per quanto riguarda le detrazioni per le spese mediche, la possibilità di applicarle sulla sola parte rimasta “effettivamente a carico” (per i rimborsi in forma “Indiretta” equivale alla spesa detratto il rimborso del fondo; per i rimborsi in forma “Diretta” è l’importo pagato dal dirigente direttamente alla struttura sanitaria convenzionata).
• Il Fasdac non può fornire informazioni o consulenze in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi, che resta responsabilità di ciascun contribuente.
Per qualsiasi quesito, dubbio o approfondimento in merito, è necessario rivolgersi al proprio consulente fiscale o al proprio Caaf di riferimento.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca