Il nuovo accordo, che segue il protocollo straordinario di settore del 12 dicembre 2022, per la parte economica ha validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 e prevede un aumento dei minimi retributivi (vedi box), a cui va sommata l’indennità di contingenza congelata al 1° gennaio 1995 (540,37 euro), l’indennità di funzione (260,76 euro) e l’eventuale terzo elemento (importo variabile).
MINIMI BASE MENSILI:
Decorrenza | Dal 1/4/23 | Dal 1/4/24 | Dal 1/3/25 | Dal 1/11/25 | Dal 1/11/26 | Dal 1/2/27 |
Aumento | 52,08€ | 121,53€ | 52,08€ | 60,76€ | 60,76€ | 69,44€ |
Minimo base mensile | 1.948,72€ | 2.070,25€ | 2.122,33€ | 2.183,09€ | 2.243,85€ | 2.313,29€ |
Per compensare il lungo periodo di carenza contrattuale, viene prevista anche una somma una tantum, ulteriore rispetto a quelle erogate a gennaio e a marzo 2023, che verrà corrisposta in due tranche di uguale importo (303,81 euro) a luglio di quest’anno e a luglio 2025. Tale elemento, non utile ai fini del tfr e di altri istituti contrattuali, è riproporzionato in base alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
È infine prevista la corresponsione, in assenza di accordo di rinnovo decorsi sei mesi dalla scadenza del ccnl, di un’indennità di vacanza contrattuale per 14 mensilità, pari al 30% dell’Ipca (Indice nazionale dei prezzi al consumo) al netto degli energetici importati (dato previsionale dell’anno) calcolato sui minimi retributivi contrattuali.
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Il contributo dovuto alla Cassa sanitaria, a carico del datore di lavoro, è incrementato di 20 euro dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 20 euro dal 1° gennaio 2026.
Modifiche normative
In premessa, sono individuati nella sfera di applicazione del contratto due macrosettori merceologici del commercio e dei servizi, all’interno dei quali sono definite le specifiche aree di attività.
Sono previsti interventi in tema di pari opportunità (art. 16) e congedi per le donne vittime di violenza di genere (art. 16bis). Per queste ultime è prevista un’estensione di 90 giorni con diritto al 100% della retribuzione del congedo, di cui all’art. 24 del decreto legislativo 80/2015. Tale congedo deve essere computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del tfr. Viene inoltre garantita alla lavoratrice la possibilità di richiedere il passaggio da tempo pieno a tempo parziale o il trasferimento in altra sede lavorativa e di esonero dai turni disagiati per un anno.
È stata sancita la possibilità di svolgere gli incontri della Commissione paritetica di conciliazione delle controversie di lavoro (art. 39) in modalità telematiche/da remoto, con il consenso di tutte le parti coinvolte.
Sono state definite delle causali che legittimano la stipula del contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e previsto un rinvio alla contrattazione di secondo livello, che potrà intervenire al fine di individuare ulteriori causali, concordare percorsi di stabilizzazione, incrementare l’orario dei lavoratori a tempo parziale, individuare altri eventi rilevanti per il contesto territoriale che possano giustificare nuove assunzioni a tempo determinato (art. 71bis).
Sono stati rivisti e adeguati i criteri di classificazione del personale (artt. 113, 114, 115).
È stato ridotto da 15 a 5 giorni del periodo di preavviso scritto che i genitori sono tenuti a rispettare per la fruizione del congedo parentale (art. 198).
Sono stati previsti interventi volti ad arginare fenomeni di dumping contrattuale e retributivo, in modo da garantire normali condizioni di concorrenza tra le imprese (art. 258) e, infine, in appendice, è stato riportato il protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021.
>>> Scarica qui il testo del accordo di rinnovo del 22 marzo 2024 e l’accordo integrativo del 28/3/2024