Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting

Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica. In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado è sorta l’esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con varie iniziative tra cui la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting. Le misure trovano applicazione limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la chiusura delle scuole.

Chi può usufruirne
In alternativa al congedo parentale straordinario di 15 giorni, possono chiedere un bonus per i servizi di baby-sitting:
– i genitori lavoratori dipendenti privati
– i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
– gli autonomi iscritti all’INPS
– i liberi professionisti iscritti a Casse professionali
– i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico
– i genitori affidatari

Requisiti
– Il bonus è previsto per i figli di età non superiore a 12 anni (alla data del 5 marzo 2020);
– il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, della legge n.104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
– Nel nucleo familiare non vi deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo;
– In ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

A quanto ammonta:
– 600 euro a famiglia
-1.000 euro a famiglia per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. Stesso importo anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite dei suddetti importi complessivi.

Modalità di erogazione
Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia.
Il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore (persona che fornisce il servizio di baby-sitting) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
1. direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
2. avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
3. tramite enti di patronato.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
Le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro).
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Il genitore beneficiario ha tempo fino al 31 dicembre 2020 per comunicare le prestazioni da retribuire. L’Inps provvederà a pagare entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite entro il giorno 3 di ogni mese.
Limitatamente a tale bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, con il bonus verranno remunerate le ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

Modalità di compilazione della domanda
Le domande possono essere presentate a partire dal 1° aprile secondo le modalità operative stabilite dall’INPS.
La domanda potrà essere presentata attraverso una delle seguenti tre modalità:
1. APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
2. CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
3. PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Monitoraggio
L’INPS provvede al monitoraggio delle domande pervenute comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa stanziato pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
Pertanto le domande vengono accolte in base all’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Normativa
–    articoli 23 e 25 del decreto legge n.18 del 2020
–    circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020
–    articolo 54-bis del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017

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