Legge di bilancio 2020: molti déjà-vu e alcune novità

Il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019). Una legge approvata in tempi strettissimi – a causa della formazione del Governo Conte II in autunno – caratterizzata da molte proroghe e rimodulazioni di interventi già esistenti (es. bonus bebè, carta 18App, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale), ma anche da alcune misure innovative. Tra queste ultime possono annoverarsi la riduzione delle imposte per i lavoratori dipendenti, la misura premiale per chi acquista beni e servizi con strumenti di pagamento tracciabili, l’introduzione della plastic tax per ridurre i manufatti in plastica monouso, quella della sugar tax per ridurre il consumo di bevande con edulcoranti aggiunti e l’inedito bonus facciate

La legge di bilancio per il 2020 ha avuto un iter frettoloso e faticoso caratterizzato da luci (il via libera da parte della Commissione europea) ma anche ombre (due voti di fiducia da parte del Parlamento).
Non può definirsi certamente una manovra espansiva, pur prevedendo una iniziale riduzione del cuneo fiscale, poiché sono presenti misure restrittive, come quelle sui fringe benefit e auto aziendali e sulle detrazioni fiscali oltre un certo limite di reddito.  

Va detto però che gli interventi di Cida e Manageritalia hanno ridotto questi ultimi interventi, restrittivi e demagogici, che rischiavano di penalizzare ancora una volta i contribuenti fedeli appartenenti alle categorie che rappresentiamo.

Vediamo le principali novità.

MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE

Misure fiscali

Taglio del cuneo fiscale 2020
La disposizione che prevede il taglio delle imposte per i lavoratori dipendenti entrerà in vigore non da gennaio, bensì da luglio 2020. Su questo punto pubblicheremo a breve un articolo dettagliato.

Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito
Dal prossimo anno sarà purtroppo applicata la prima rimodulazione delle tax expenditures.

Per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro è stato ridotto il grado di detraibilità – dall’imposta lorda – degli oneri di cui all’art. 15 del Tuir (spese sanitarie, veterinarie e funebri, premi di assicurazione, erogazioni liberali ecc.). Rimangono immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e a tutte le spese sanitarie. Per queste ultime però dovrà esserci la tracciabilità dei pagamenti per cui il contribuente dovrà sostenere tali oneri utilizzando il bancomat o la carta di credito, con le uniche eccezioni delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, ovvero delle spese mediche per le prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o private accreditate.

Nella revisione sono coinvolte anche le agevolazioni previste per le polizze temporanee caso morte, infortuni e invalidità permanente e per le polizze Ltc. Per i fondi pensione, ai quali si applica, invece, la deducibilità dei contributi versati, il regime di tassazione non cambia.

La limitazione riguarderà comunque le spese sostenute nel 2020 con effetto, quindi, sulla dichiarazione dei redditi del 2021.

In particolare:

• la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
• la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.


Regime forfetario
Segnaliamo che la legge di bilancio 2020 ripristina la condizione di incompatibilità con il regime forfetario per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato per importi superiori a 30.000 euro. Tale ripristino comporterà che i contribuenti che nel 2019 hanno applicato il regime forfetario non lo potranno più applicare nel 2020 se titolari di redditi superiori alla soglia.


Pagamenti tracciabili
Importanti novità riguardano la limitazione dei pagamenti in contanti e la premialità per quelli tracciabili. Dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021 la nuova soglia passa da 3.000 a 2.000 euro, mentre dal 2022 torna a 1.000 euro. Viene poi istituito un Fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per corrispondere rimborsi a coloro che effettuano acquisti utilizzando strumenti di pagamento elettronici.


Altre misure a favore delle famiglie
Per le famiglie è stata confermata la misura già esistente del bonus bebè, con importo diverso a seconda dell’Isee. Il bonus è erogato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e viene percepito fino al compimento del primo anno di età (o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione). L’importo è pari a 1.920 euro (160 euro al mese) per i nuclei familiari con Isee non superiore a 7.000 euro; 1.440 euro (120 euro al mese) per i nuclei familiari con Isee tra i 7.000 e i 40.000 euro; 960 (80 euro al mese) per i nuclei familiari con Isee oltre questa soglia.

Si conferma anche l’incremento del 20% per i figli successivi al primo.

È stato poi anche confermato il Bonus asili nido. Si riconosce l’universalità della prestazione, estesa a tutte le famiglie e senza limiti di reddito, anche se rimodulato e incrementato in base alle soglie del modello ISEE. Il bonus, che spetta a fronte dell’effettiva spesa per l’asilo nido per i bambini fino a tre anni, è pari a:

• 3.000 euro per nuclei familiari con modello Isee non superiore a 25.000 euro;
• 2.500 euro per i nuclei familiari con modello Isee compreso da 25.001 e 40.000 euro;
• 1.500 euro per nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro;

Tale bonus viene erogato dall’Inps con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo su 11 mensilità, direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido.

Un’importante novità riguarda il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i primi 5 mesi di vita del bambino, che passa da 5 giorni a 7 giorni nel 2020. La norma si pone in linea con le direttive europee che impongono agli Stati membri di aumentare a 10 giorni la durata del congedo di paternità entro il 2 agosto 2022. Confermata, inoltre, la possibilità, per il padre lavoratore dipendente di astenersi facoltativamente dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.


Per i figli diciottenni viene riconfermata la Carta 18App per il 2020, mentre è stato abolito il pagamento del Canone Rai per gli over 75 con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui, non convivente con altri a eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.


Per le spese veterinarie è stato innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese sostenute per la cura degli animali da compagnia.


Si interviene in materia di buoni pasto e mense aziendali per una maggiore tracciabilità del sistema, innalzando la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dipendente per i buoni pasto elettronici da 7 a 8 euro, e riducendo quella per i buoni pasto in formato cartaceo da 5,29 a 4 euro.


Si prevede la detrazione del 19% delle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori e scuole di musica, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.

MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE


La legge di bilancio 2020, tra le altre novità, modifica alcuni vecchi incentivi contributivi alle assunzioni e ne introduce di nuovi. Parliamo di:

• Sgravio contributivo per l’apprendistato di primo livello per i giovani assunti nel corso del 2020 con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale pari al 100% della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
• Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di under 35, per 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di giovani. Detto limite, era stato innalzato, solo per il 2019, agli under 35. Con l’intervento della legge di Bilancio 2020, viene prorogata l’agevolazione per gli under 35 per tutto l’anno 2020, per poi rientrare nel limite ordinario (sotto i 30 anni di età).
• Viene sbloccato il cosiddetto bonus eccellenze, previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode. Si tratta di un esonero, per 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite massimo di 8mila euro. La norma di riferimento, che non è stata modificata, prevedeva l’agevolazione esclusivamente per le assunzioni effettuate nel 2019 e per la cui attivazione doveva essere emanata una circolare Inps, mai emanata, con le istruzioni circa le modalità di fruizione dell’esonero.


È previsto poi l’esonero previdenziale per le società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo e in agricoltura per giovani agricoltori under 40.


Al posto della proroga al 2020 del superammortamento e iperammortamento, viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, che per alcune spese riguarda, oltre alle imprese, anche i liberi professionisti.


Il credito d’imposta viene riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, in misura differenziata a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento, in particolare:

• per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” il bonus è pari al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
• per gli investimenti in beni strumentali diversi è pari al 6% nel limite massimo di 2 milioni di euro;
• per gli investimenti in software compresi nell’allegato B alla legge di bilancio 2017 è pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro.


La legge di bilancio per il 2020 ha introdotto anche un nuovo Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese.

La nuova misura sostituisce quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, che cessa anticipatamente all’anno 2019.

Il credito di imposta è riconosciuto:

• per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
• per le attività di innovazione tecnologica in misura del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
• per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
• per le attività di design e ideazione estetica, nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.


Viene poi confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso mentre viene eliminato l’obbligo di disciplinare lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Per quanto riguarda le Zone economiche speciali (ZES) il credito d’imposta per investimenti in queste Zone interesserà i beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, non più entro il 2020.


PENSIONI

Sul fronte dei trattamenti pensionistici sarà possibile ancora per un anno fare domanda per l’APE sociale, l’indennità riconosciuta ai soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, che non siano titolari di pensione diretta e che siano in stato di disoccupazione, oppure che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, o hanno una disabilità superiore al 74%, o, infine, svolgono attività usuranti da almeno 7 anni.

A questi lavoratori ammessi all’Ape sociale viene riconosciuta un’indennità per 12 mesi all’anno senza percezione di tredicesima mensilità, pari alla rata mensile di pensione se inferiore a 1.500 euro o a 1.500 euro se la rata di pensione è pari o superiore all’importo soglia.

È inoltre prorogata la facoltà di accesso alla pensione di anzianità con l’opzione donna per le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2019 abbiano compiuto 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni di età se lavoratrici autonome e che siano in possesso di 35 anni di contributi. Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi e scelgono Opzione donna devono, però, considerare che subiranno una riduzione di circa il 30% dell’assegno pensionistico e che il trattamento verrà erogato dopo 12 mesi dal raggiungimento del diritto se dipendenti e 18 mesi se autonome.


ALTRE MISURE PREVISTE


Imposta sui contenitori di plastica usa e getta (plastic tax)

Una misura innovativa è rappresentata dall’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, a esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei manufatti adibiti a contenere e proteggere medicinali.

L’imposta sul consumo di Macsi ammonta a 0,45 euro (nella formulazione originaria era pari a 1 euro) per chilogrammo di materia plastica contenuta in essi.

La legge di bilancio riconosce, parallelamente, un credito di imposta alle imprese del settore delle materie plastiche, produttrici di Macsi nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.


Imposta sul consumo di bevande edulcorate (sugar tax)

È istituita un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate pari a 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Verrà applicata due mesi dopo la pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, definirà le modalità di attuazione della disposizione normativa.


Auto aziendali
La percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali è stata modificata nel corso dell’iter della legge di bilancio. Ricordiamo che Manageritalia, attraverso la Cida, si era dichiarata contraria alla modifica della deducibilità. Nella formulazione definitiva, la percentuale dal 2020 sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica dell’auto, in maniera da penalizzare i veicoli maggiormente inquinanti.

Nel dettaglio si prevede che:

• per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per Km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25% (in luogo del 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio;
• in caso di valore di emissioni di Co2 superiore a 60 grammi, ma inferiore a 160 grammi per Km, viene assunto il 30% dell’importo (si conferma la normativa vigente);
• in caso di emissioni superiori a 160, ma inferiori a 190 grammi per Km, viene assunto il 40% per l’anno 2020 e il 50% per l’anno 2021;
• infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per Km, viene assunto il 50% per l’anno 2020 e il 60% per l’anno 2021.


Bonus facciate e bonus ristrutturazioni
Viene introdotta per la prima volta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi di restauro della facciata degli edifici, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Vengono inoltre prorogate al 2020 le detrazioni delle spese relative ai lavori di recupero edilizio (50% di detrazione per una spesa fino a 96.000 euro) e agli interventi di efficienza energetica nonché la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10.000 euro.

È stato infine prorogato il bonus verde del 36% per chi effettua interventi di recupero del verde urbano, terrazzi e balconi.

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