Velo in ufficio: Belgio e Francia dicono no

Le aziende private hanno il diritto di non consentire il velo a donne islamiche? La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa recentemente a riguardo: vietare alle dipendenti di indossare indumenti che siano «segni religiosi» come il velo islamico non è un reato. Il caso è nato in seguito a due diversi ricorsi, uno belga e uno francese, che riguardavano due donne musulmane: entrambe ritenevano di essere state discriminate perché i rispettivi datori di lavoro avevano vietato loro di portare il velo. La Corte ha però sancito che quel divieto, in un particolare contesto aziendale, non costituisce una discriminazione.

Per quanto riguarda il Belgio, in particolare, la sentenza ha a che fare con una donna assunta nel 2003 come receptionist dall’impresa G4S, nel settore dei servizi di sorveglianza e di sicurezza. Al momento dell’assunzione la donna non indossava il velo e una regola non scritta interna all’azienda vietava ai e alle dipendenti di portare sul luogo di lavoro segni che potessero indicare orientamenti politici, filosofici o religiosi. Nel 2006 la donna aveva comunicato al suo datore di lavoro la volontà di indossare uno hijab, ma la società aveva ribadito la propria linea di neutralità. L’azienda aveva inoltre modificato il regolamento interno mettendo chiaramente per iscritto «il divieto ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o manifestare qualsiasi rituale che ne derivi». Dopo il rifiuto di rispettare la regola, la donna era stata licenziata.

Il caso francese riguarda il licenziamento di una donna musulmana dipendente di uno studio di ingegneria: indossava lo hijab quando era stata assunta nel 2008, ma un cliente si era lamentato chiedendo che all’incontro successivo «non ci fosse nessuno con il velo». La società aveva trasmesso la richiesta alla dipendente che si era rifiutata e che era stata dunque licenziata senza preavviso. Un tribunale francese e poi una corte di appello avevano riconosciuto un indennizzo alla donna per la mancanza del preavviso, ma avevano stabilito che il licenziamento fosse avvenuto per “giusta causa”.

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