L’Inps, con la circolare n. 65 del 15 aprile 2016, a distanza di quasi dieci mesi fornisce le istruzioni che rendono operativo un provvedimento pensato per salvaguardare le vittime di violenza di genere finora rimasto lettera morta, in quanto mancava appunto la circolare applicativa dell’Inps, senza la quale le aziende non potevano dare seguito alle richieste delle dipendenti.
Il decreto attuativo del Jobs Act sulla conciliazione dei tempi di vita-lavoro (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80), entrato in vigore il 25 giugno 2015, all’articolo 24 ha introdotto una nuova tutela per le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, alle quali viene riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, per motivi connessi alla necessità di protezione personale.
Per le lavoratrici dipendenti i tre mesi di congedo, che possono essere fruiti nell’arco di tre anni, sono retribuiti integralmente e tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
La norma prevede, inoltre, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale, con possibilità di successivo ritorno al tempo pieno su richiesta della lavoratrice. Le lavoratrici parasubordinate, invece, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale, sempre per un periodo massimo di tre mesi.
Anche se il provvedimento da molti è stato ritenuto poco efficace, in quanto spesso le donne vittime di violenza di genere si trovano nell’impossibilità di denunciare quanto sta loro accadendo, la sua mancata applicazione fino ad ora ha costituito un inadempimento molto grave, poiché anche se solo una minoranza delle donne che potrebbero usufruire del congedo retribuito decidesse di richiederlo, ad esse si impedisce di godere di un diritto riconosciuto dalla legge, istituito per facilitare il necessario processo di protezione personale e di allontanamento delle stesse da mariti, compagni o familiari violenti.
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