Dal 1° gennaio 2016, la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo risulterà inferiore rispetto al calcolo attuale, per effetto della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione che, per il triennio 2016-18, è stata attuata con decreto del Ministero del Lavoro del 22 giugno 2015, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Come è noto, il calcolo dei trattamenti pensionistici con il sistema contributivo prevede una rivalutazione annuale del montante contributivo (ovvero, la somma dei contributi versati da parte del datore di lavoro e del lavoratore) e l’applicazione di coefficienti di trasformazione diversi, in base all’età anagrafica al momento del pensionamento, per tradurre il montante contributivo in assegno pensionistico annuo.
Più si ritarda il momento del pensionamento, più elevata sarà la quota di pensione contributiva.
Entrambi i suddetti coefficienti vengono determinati sulla base del Pil, il primo (di rivalutazione del montante) con cadenza annuale, mentre i coefficienti di trasformazione vengono rivisti secondo la medesima periodicità stabilità per l’adeguamento dei requisiti per accedere al pensionamento sulla base dell’aspettativa di vita (triennale fino al 2019 e poi biennale).
Per coloro che hanno maturato almeno 18 anni di contributi entro il 31.12.1995, il calcolo contributivo si applica sui contributi versati dal 2012 in avanti, per effetto della riforma Monti-Fornero, mentre per gli altri dal 1996 in poi.
Riportiamo di seguito una tabella comparativa degli attuali coefficienti di trasformazione e di quelli che entreranno in vigore dal prossimo anno.