Contributivo VS retributivo, l’Inps fa il ricalcolo

Riguarda chi aveva 40 anni di contributi e non era ancora in pensione a fine 2011

L’articolo 1, comma 707, della legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) ha previsto una verifica dei trattamenti pensionistici liquidati a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Fornero, per salvaguardare il sistema pubblico nel caso in cui a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per tutti i lavoratori, a decorrere dal 2012, il calcolo della pensione risultasse più favorevole rispetto a quello che si sarebbe avuto con l’applicazione della precedente normativa.

A distanza di oltre 18 mesi, l’Inps sta provvedendo al ricalcolo dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori che rientrano in questa condizione. Si tratta di coloro che avevano maturato elevate anzianità contributive alla fine del 2011, superiori ai 40 anni di anzianità, ma non avevano ancora richiesto la liquidazione del trattamento pensionistico, continuando a prestare l’attività lavorativa.

Per questi soggetti, quindi, l’applicazione del calcolo contributivo dal 2012 generava un effetto opposto rispetto a quanto il legislatore si era prefissato, producendo un maggiore esborso per le casse dello Stato, per effetto della valorizzazione contributiva dei versamenti oltre i 40 anni di anzianità che prima del 2012 non erano considerati utili ai fini dell’incremento del trattamento pensionistico.

Si è quindi intervenuti con la legge di Stabilità 2015, che ha stabilito che i trattamenti pensionistici non possano, in alcun caso, risultare superiori a quelli che sarebbero stati liquidati applicando la normativa previgente alla Riforma Fornero. Nel frattempo i trattamenti pensionistici sono stati messi in liquidazione ed ora l’Inps è chiamato ad effettuare il doppio calcolo e a rideterminare l’importo definitivo sulla base delle disposizioni contenute all’art 1, comma 707, della legge 190/ 2014.

Poiché la norma citata entra in vigore dal 1° gennaio 2015, l’Inps potrà procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla tale data.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca