Il sistema di calcolo delle pensioni in totalizzazione

Tramite la totalizzazione dei periodi assicurativi, i lavoratori che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche (lavoro dipendente, lavoro autonomo, casse professionali, gestione separata per i lavoratori parasubordinati, ecc.), possono ottenere un’unica pensione sommando i diversi periodi contributivi, purché non coincidenti.
Gli eventuali periodi in cui si è contribuito contemporaneamente in due diverse gestioni vengono infatti conteggiati una sola volta (rif. punto 8 della circolare INPS n. 69 del 9 maggio 2006). 
 
La totalizzazione è completamente gratuita e può essere richiesta se si è in possesso di almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età, oppure, 40 anni di contributi a prescindere dall’età. 
L’INPS con la circolare 35/2012 ha chiarito che i suddetti requisiti non sono stati modificati dalla recente riforma Fornero e che quindi sono soggetti solo all’adeguamento periodico sulla base del meccanismo della speranza di vita (+ 3 mesi dal 1° gennaio 2013). Per questo motivo, alle pensioni totalizzate continua ad applicarsi la vecchia finestra di decorrenza di 18 mesi. 
 
Per quanto riguarda il sistema di calcolo, le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento se si è raggiunto il diritto ad una autonoma pensione, altrimenti, si applica il sistema contributivo.  
 
Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe accadere che il raggiungimento del diritto ad una autonoma pensione presso una delle gestioni da totalizzare e la conseguente applicazione del sistema retributivo o misto, dia luogo ad un risultato penalizzante rispetto a quello che si sarebbe ottenuto con il calcolo retributivo. 

Sull’argomento, l’INPS è recentemente intervenuto con il messaggio 12 ottobre 2012, n. 16583, dando disposizioni alle sedi territoriali di liquidare con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole, le pensioni in totalizzazione, dovendo intendersi presumibilmente questo l’intento del legislatore nell’introdurre tale norma di salvaguardia dei diritti quesiti. L’applicazione del sistema di calcolo contributivo avverrà, in ogni caso, a seguito di specifica domanda da parte degli interessati che dovranno essere opportunamente informati di tale possibilità. 
 
Il pagamento della pensione è effettuato dall’INPS, ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote di pensione.

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