PENSIONE DI VECCHIAIA
L’età per accedere al pensionamento di vecchiaia è confermata a 67 anni. Rimane invariato il requisito contributivo minimo, non soggetto ad adeguamenti periodici, pari a 20 anni di anzianità. Per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, l’importo della pensione deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, e cioè a 702,15 euro mensili. Se non si soddisfa tale condizione, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età: in tal caso sarà sufficiente essere in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva. Resta in vigore il requisito di 66 anni e 7 mesi di età, ma con 30 anni di contributi, per chi ha svolto attività gravose o usuranti (vedi circolare Inps 126/18).
PENSIONE DI ANZIANITÀ
Fino al 31 dicembre 2026 sono confermati i requisiti di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e il meccanismo delle cosiddette “finestre di uscita”, che prevede un posticipo di tre mesi della decorrenza del pensionamento, una volta raggiunti i requisiti suddetti. Coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito successivo al 31 dicembre 1995) possono accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 64 anni di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ovvero a 1.310,68 euro. Sono fatti salvi i requisiti ridotti previsti da norme transitorie.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
Dopo due anni di deflazione e di mancata rivalutazione delle pensioni, la ripresa dell’incremento dell’inflazione porta, a partire da gennaio di quest’anno, almeno un beneficio: la ripresa dell’adeguamento annuale dei trattamenti pensionistici. Il 26 novembre scorso è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 17 novembre, che fissa all’1,7% la rivalutazione provvisoria dei trattamenti pensionistici per il 2022. I pensionati non avranno conguagli né positivi né negativi in riferimento all’anno 2021, poiché il tasso di rivalutazione determinato in via provvisoria, in base ai dati relativi all’inflazione del 2020, è stato confermato pari a zero. Per il 2022, la rivalutazione dell’1,7% verrà applicata integralmente sull’importo di pensione fino a 4 volte il minimo Inps in vigore lo scorso anno, e cioè fino a 2.062,32 euro mensili lordi. Sulla parte eccedente tale limite, e fino a 5 volte il minimo Inps, l’aliquota verrà invece ridotta al 90% (1,53%) e subirà un ulteriore decremento al 75% (1,275%) sugli importi superiori a 5 volte il minimo Inps, e cioè a 2.577,90 euro mensili lordi. Si torna quindi alla normativa più favorevole, in vigore prima del 2014. Facciamo un esempio. Se ipotizziamo, come valore medio per un dirigente di aziende del terziario, un trattamento pensionistico mensile lordo di 4.000 euro, la rivalutazione che verrà attribuita, tramite il meccanismo sopra illustrato, sarà di 61,08 euro mensili, equivalenti a 794,04 euro annui lordi.
L’Inps ha comunicato che i trattamenti pensionistici messi in pagamento a gennaio e per tutto il primo trimestre 2022 sono stati rivalutati prendendo a riferimento la percentuale stimata a ottobre, pari all’1,6%, quindi i valori definitivi, con i relativi conguagli, saranno liquidati dal prossimo mese di aprile. Infine, anche i pensionati beneficeranno delle modifiche introdotte in materia di Irpef dalla legge di bilancio per il 2022, come si vede dalle simulazioni riportate in tabella:
PROROGA OPZIONE DONNA
Prorogata la possibilità per le lavoratrici dipendenti di anticipare il pensionamento esercitando l’opzione di calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo. Occorre aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva almeno pari 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le autonome. Si applica inoltre la finestra di decorrenza di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.
QUOTA 102
Fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con Quota 102, introdotta dalla legge di bilancio come ponte dopo l’esaurimento di Quota 100. Requisiti:
Per il raggiungimento del requisito contributivo si può fare ricorso anche al cumulo gratuito dei periodi assicurativi, ma solo all’interno delle gestioni Inps. Non è possibile cumulare periodi di contribuzione versati nelle casse professionali, nel Fondo Clero e nell’Inpgi. Per la decorrenza del pensionamento è prevista una finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori privati (6 mesi per i pubblici). Fino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni), non sarà possibile cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, a eccezione delle prestazioni occasionali, quelle che prevedono l’emissione di ricevute con ritenuta d’acconto fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui. In caso di mancato rispetto di tale divieto, la pensione sarà sospesa nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi. L’Inps ha infine chiarito che non sarà possibile accedere alla pensione anticipata con Quota 102 utilizzando lo strumento dell’Isopensione.
CUMULO E TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Il cumulo dei periodi assicurativi è uno strumento che permette di cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse professionali. Diversamente dalla totalizzazione, il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi generali già illustrati, e non è prevista la finestra di decorrenza di 18 mesi. Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo; nella totalizzazione le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento solo se si è raggiunto il diritto a un’autonoma pensione, altrimenti applicano il sistema contributivo. I requisiti contributivi e anagrafici previsti per chi ricorre alla totalizzazione sono pari ad almeno 20 anni di anzianità contributiva e 66 anni di età, oppure, 41 anni di contributi a prescindere dall’età.
ALTRE POSSIBILITÀ DI ANTICIPO DEL PENSIONAMENTO
Prorogata per un anno la possibilità di fruire dell’Ape sociale. Invariata la normativa che disciplina l’Isopensione. Ecco i requisiti richiesti per poterli utilizzare.
Ape sociale
È una prestazione assistenziale riconosciuta al sussistere di determinate condizioni e commisurata alla futura pensione, fino al limite di 1.500 euro mensili. Viene erogata dallo Stato fino alla data di decorrenza della pensione vera e propria. Requisiti:
La concessione è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa. Nel 2022 i disoccupati di lunga data potranno accedere all’indennità una volta esaurita la Naspi, senza più attendere il trimestre di inoccupazione prima previsto. È compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.145 euro annui e derivanti da lavoro autonomo, nel limite di 4.800 euro annui. Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.
Isopensione
Possibilità di incentivare l’esodo di lavoratori “anziani” da parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti. Ciò avviene attraverso accordi aziendali, ad adesione individuale, in cui l’azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori – attraverso l’Inps – una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti al momento della cessazione e, parallelamente, a versare all’Inps la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che può essere sia anticipato per anzianità che per vecchiaia (no Quota 102). L’anticipo è fino a 7 anni rispetto all’età pensionabile (invece dei 4 originariamente previsti) fino a tutto il 2023.
OPZIONE PER IL CALCOLO DELL’INTERA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
La convenienza se esercitare o meno l’opzione per il calcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo va valutata con riferimento ai singoli casi personali, con l’aiuto di esperti o rivolgendosi a un patronato. Riepiloghiamo alcune informazioni utili:
LAVORATORI PRECOCI
Confermato in 41 anni il requisito contributivo previsto per i lavoratori cosiddetti precoci, come la finestra di decorrenza di tre mesi e l’impossibilità di cumulare la pensione con redditi da lavoro, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, come stabilito per Quota 100. Sono considerati lavoratori precoci coloro che possono far valere almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e soddisfino una delle condizioni previste dal legislatore (vedi qui). Nota bene: la legge di bilancio 2022 ha ampliato l’elenco delle attività gravose, ma solo per l’accesso all’Ape sociale e non anche per le forme di pensionamento anticipato.
SISTEMA CONTRIBUTIVO – RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA
È strutturale la norma che prevede la possibilità di riscattare periodi di studi universitari a un costo agevolato da parte di coloro a cui si applica integralmente il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Di seguito alcune informazioni:
ALTRI ADEGUAMENTI
Il massimale contributivo per chi non è in possesso di anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996, per chi opta per il calcolo della pensione con il sistema contributivo e per chi è iscritto alla Gestione separata per i lavoratori subordinati, è fissato in 105.014 euro. La fascia di retribuzione contributiva e pensionabile, al di sopra della quale i lavoratori dipendenti versano il contributo aggiuntivo dell’1%, è stabilita in 48.279 euro, il trattamento minimo mensile in 525,38 euro (6.829,94 euro annui), l’assegno sociale mensile in 468,10 euro.