Dopo due anni di mancato adeguamento dei trattamenti pensionistici, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, con decreto del 20 novembre 2017, ha fissato all’1,1% l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
L’Inps, con la circolare n. 186 del 21 dicembre 2017, ha indicato i criteri di erogazione della perequazione che sarà piena solo per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici complessivamente non superiori a tre volte il trattamento minimo in vigore nel 2017 (501,89 euro mensili per 13 mensilità).
Per quest’anno continua a essere applicato il modulo perequativo meno favorevole per gli importi superiori a 3 volte il minimo, introdotto in via transitoria nel 2014, poiché la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha procrastinato al 2018 l’articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013.
Riepiloghiamo nella seguente tabella gli importi per fasce di trattamento pensionistico:
Trattamento pensionistico mensile | Rivalutazione | Garanzia (*) | % perequazione | ||
fino a 3 volte minimo | 1.505,67 | 16,56 | 1.522,23 | 1,10% | (100%) |
fino a 4 volte minimo | 2.007,56 | 20,98 | 2.028,54 | 1,045% | (95%) |
fino a 5 volte minimo | 2.509,45 | 20,70 | 2.530,15 | 0,825% | (75%) |
fino a 6 volte minimo | 3.011,34 | 16,56 | 3.027,90 | 0,550% | (50%) |
oltre 6 volte il minimo | 3.011,34 | 14,91 | — | 0,495% | (45%) |
(*) Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente.
L’Inps procederà inoltre al recupero del conguaglio del -0,1% non addebitato ai pensionati nel 2015.
Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’Inps e dagli altri enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni.